Art. 2.
    1.  I  commissari  e  i revisori di cui all'Art. 1 sono designati
dalla  giunta  regionale  su  proposta  dell'assessore all'industria,
commercio e artigianato.
    2.  Il presidente della giunta regionale con il decreto di nomina
individua  il  revisore  effettivo,  il  quale  assume le funzioni di
presidente del collegio.
    In  caso  di  mancata  designazione,  lo  stesso presidente della
giunta  regionale  esercita  il  potere  sostitutivo entro il termine
indicato all'Art. 1, comma 2, della presente legge.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 25 luglio 2001
FITTO