Art. 2. 1. I commissari e i revisori di cui all'Art. 1 sono designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato. 2. Il presidente della giunta regionale con il decreto di nomina individua il revisore effettivo, il quale assume le funzioni di presidente del collegio. In caso di mancata designazione, lo stesso presidente della giunta regionale esercita il potere sostitutivo entro il termine indicato all'Art. 1, comma 2, della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 25 luglio 2001 FITTO