Art. 2.
                        Gestione dell'elenco
    1.  La  costituzione  e  la  gestione  dell'elenco e' affidata ad
apposita   commissione,  costituita  presso  l'assessorato  regionale
all'agricoltura, composta da:
      a) dal dirigente di settore o suo delegato, quale presidente;
      b) da un dirigente di ufficio del settore agricoltura;
      c) dal dirigente dell'ufficio usi civici;
      d) da   due   esperti   nella   materia,  uno  per  la  sezione
tecnica-economica-territoriale   e   uno   per   la  sezione  storico
giuridica, nominati dalla giunta regionale;
    2.  La  commissione,  costituita con atto della giunta regionale,
dura  in  carica cinque anni e ogni componente puo' essere confermato
nell'incarico per altri cinque anni.
    3.  In  caso  di  rinuncia  o  di  recesso, con atto della giunta
regionale  si  provvede  alla reintegra, con altro componente di pari
qualifica e funzione.
    4.  Per  l'affidamento  degli  incarichi  si applica il principio
della rotazione tra gli iscritti,