Art. 4. Compenso agli istruttori e ai periti 1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono a carico del comune interessato. 2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con provvedimento del dirigente del settore competente, su proposta del dirigente dell'ufficio usi civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi. 3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alle operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria. 4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla legge n. 319/1980 si potra' fare riferimento al regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto "approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del Regno". 5. Ad esclusione della definizione degli importi da liquidarsi dal comune si confermano tutti i criteri contenuti nel regio decreto n. 2180 del 1925, dall'Art. 1 all'Art. 11. 6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dall'art. 8 del regio decreto, n. 2180/1925, relativamente alla riduzione delle parcelle da parte dell'ufficio usi civici, a seconda la gravita' degli errori commessi dall'istruttore o dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione delle operazioni. L'omologazione avviene con deliberazione del dirigente di settore. 7. Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella sara' costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacazioni l'importo potra' essere ridotto alla meta' o ad un terzo secondo la gravita' degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'ufficio. 8. E', altresi', riconfermato il divieto di ogni convenzione fra istruttori e periti delegati tecnici, ed i comuni interessati alle operazioni da compiersi. 9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza immediata dall'incarico. 10. La liquidazione della parcella professionale potra' essere liquidata dal comune a conclusione delle operazioni demaniali da compiersi , dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la omologazione delle operazioni eseguite. 11. Salvo casi specifici, si potranno concedere anticipazioni sulle spese con autorizzazione dell'ufficio regionale usi civici, liquidate dal comune interessato.