Art. 8. Incarichi collegiali 1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali puo' essere compiuto collegialmente fra piu' professionisti; in questo caso il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero incarico affidato. 2. Il comune puo' richiedere l'incarico collegiale a piu' esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto all'elenco, si vuole affiancare un "istruttore" e/o altra figura professionale di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrativo, urbanistica e/o scienze forestali.