Art. 8.
                        Incarichi collegiali
    1.  L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali puo'
essere  compiuto  collegialmente  fra  piu' professionisti; in questo
caso  il  compenso  globale  e'  determinato  sulla  base  di  quello
spettante  ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento
per  ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo che nell'atto
di   conferimento   dell'incarico   sia  disposto  che  ognuno  degli
incaricati   debba  svolgere  personalmente  e  per  intero  incarico
affidato.
    2. Il comune puo' richiedere l'incarico collegiale a piu' esperti
con  motivate  ragioni  soprattutto quando al perito delegato tecnico
iscritto  all'elenco,  si  vuole affiancare un "istruttore" e/o altra
figura professionale di particolare specializzazione nella disciplina
del diritto amministrativo, urbanistica e/o scienze forestali.