Art. 9.
        Doveri dell'istruttore e del perito delegato tecnico
    1.  L'istruttore  e/o  il  perito delegato tecnico nominato dalla
Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato
risponde  solo alla Regione: egli ha il dovere di informare l'ufficio
usi  civici  di  ogni difficolta' che dovesse riscontrare nel proprio
operato  e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarita' che
dovesse  riscontrare  nel  compiere  le  operazioni  di  sistemazione
demaniale.
    2.  L'istruttore  e/o il perito delegato tecnico collabora con il
comune,  ma  nell'esercizio  della funzione rappresenta la Regione ed
opera  nel  supremo  interesse  di  garante  dei  diritti  di tutti i
residenti.
    3.  L'operato dell'istruttore e/o il perito delegato tecnico deve
essere,  quindi,  improntato ad assoluta imparzialita' e garanzia dei
diritti  di  ogni  cittadino  e  salvaguardia dei diritti originari e
imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.