Art. 9. Doveri dell'istruttore e del perito delegato tecnico 1. L'istruttore e/o il perito delegato tecnico nominato dalla Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato risponde solo alla Regione: egli ha il dovere di informare l'ufficio usi civici di ogni difficolta' che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarita' che dovesse riscontrare nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale. 2. L'istruttore e/o il perito delegato tecnico collabora con il comune, ma nell'esercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera nel supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti. 3. L'operato dell'istruttore e/o il perito delegato tecnico deve essere, quindi, improntato ad assoluta imparzialita' e garanzia dei diritti di ogni cittadino e salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.