(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Puglia n. 100 del 10 luglio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento  di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
    Visto  l'Art. 7 del predetto decreto che dispone l'istituzione da
parte delle regioni del registro delle persone giuridiche private che
operano  nelle  materie  attribuite  alla  competenza  delle  regioni
dall'Art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
    Vista la deliberazione n. 627, dell'8 giugno 2001, adottata dalla
giunta regionale di approvazione del presente regolamento:
    Visto  l'Art.  15  della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22,
recante norme di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli enti locali,
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per
l'acquisto  della personalita' giuridica da parte delle associazioni,
delle  fondazioni  e delle altre istituzioni di carattere privato che
operano  nelle  materie  attribuite  alla  competenza  delle  regioni
dall'Art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,   n.   616,  e  le  cui  finalita'  statutarie  si  esauriscono
nell'ambito della Regione Puglia.