Art. 3.
         Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
    1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dell'atto
costitutivo  avvengono  con  le  modalita' e nei termini previsti per
l'acquisto  della personalita' giuridica dall'Art. 2, salvo i casi di
riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo.
    2.  Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la
sussistenza  dei  requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del
codice civile.
    3.  Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione
necessaria  a  comprovare  il  rispetto delle disposizioni statutarie
inerenti al procedimento di modifica dello statuto.