Art. 3. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo 1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo avvengono con le modalita' e nei termini previsti per l'acquisto della personalita' giuridica dall'Art. 2, salvo i casi di riconoscimento della personalita' giuridica per atto legislativo. 2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile. 3. Per le fondazioni, alla domanda e' allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.