Art. 4.
           Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive
    1.  In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le
finalita' del presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali e'
conferita  la  rappresentanza dell'ente, sottoscrittori della domanda
di    riconoscimento,    potranno   produrre   autocertificazioni   e
dichiarazioni, ove le disposizioni in materia lo consentano.
    2.  Il responsabile del procedimento accertera' la ammissibilita'
delle  dichiarazioni  rese  in  luogo  della  documentazione, dandone
motivata comunicazione ai richiedenti in caso negativo.
    3.  I  richiedenti  dovranno produrre la documentazione richiesta
dal  responsabile  del  procedimento  nei  successivi  trenta giorni,
trascorsi  i  quali  la  domanda  avanzata  si  intende negata, senza
obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento.