Art. 4. Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive 1. In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le finalita' del presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, sottoscrittori della domanda di riconoscimento, potranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni, ove le disposizioni in materia lo consentano. 2. Il responsabile del procedimento accertera' la ammissibilita' delle dichiarazioni rese in luogo della documentazione, dandone motivata comunicazione ai richiedenti in caso negativo. 3. I richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta dal responsabile del procedimento nei successivi trenta giorni, trascorsi i quali la domanda avanzata si intende negata, senza obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento.