Art. 5. Registro 1. Il registro regionale di cui all'Art. 1 del presente regolamento e' composto nei modi descritti dall'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e contiene, per ogni persona giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi identificativi elencati dall'art. 4 del medesimo decreto, nonche' le informazioni e le annotazioni afferenti il procedimento amministrativo relativo.