Art. 5.
                              Registro
    1.   Il  registro  regionale  di  cui  all'Art.  1  del  presente
regolamento  e'  composto  nei modi descritti dall'Art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e contiene,
per  ogni  persona  giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi
identificativi  elencati dall'art. 4 del medesimo decreto, nonche' le
informazioni    e    le   annotazioni   afferenti   il   procedimento
amministrativo relativo.