Art. 6. Estinzione della persona giuridica 1. L'ufficio della presidenza incaricato della tenuta e conservazione del registro regionale accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'Art. 27 del codice civile e da' comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'Art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.