Art. 6.
                 Estinzione della persona giuridica
    1.   L'ufficio   della   presidenza  incaricato  della  tenuta  e
conservazione del registro regionale accerta, su istanza di qualunque
interessato  o  anche  d'ufficio,  l'esistenza  di una delle cause di
estinzione  della  persona giuridica previste dall'Art. 27 del codice
civile  e  da'  comunicazione  della dichiarazione di estinzione agli
amministratori  e al presidente del tribunale ai fini di cui all'Art.
11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.