Art. 7. Indirizzo, coordinamento e attivita' ispettiva 1. All'ufficio della presidenza incaricato dalla tenuta e conservazione del registro regionale di cui al presente regolamento e' attribuita la funzione di indirizzo applicativo della normativa in materia di riconoscimento e iscrizione delle persone giuridiche private, di coordinamento e raccordo con i responsabili dei procedimenti amministrativi ai fini della semplificazione, snellimento e uniforme applicazione delle procedure, nonche' il raccordo con le prefetture per lo scambio delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. A ciascun settore regionale competente per materia sono attribuite in via ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e quelle ispettive per quanto concerne la verifica del perseguimento da parte delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale delle finalita' statuarie, mediante relazioni da rendersi, all'occorrenza, alla giunta regionale per il tramite del presidente. 3. Le attivita' di cui al comma precedente sono esercitate d'intesa con l'ufficio della presidenza presso cui e' istituito il registro che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle azioni relative.