Art. 7.
           Indirizzo, coordinamento e attivita' ispettiva
    1.   All'ufficio  della  presidenza  incaricato  dalla  tenuta  e
conservazione  del  registro regionale di cui al presente regolamento
e' attribuita la funzione di indirizzo applicativo della normativa in
materia  di  riconoscimento  e  iscrizione  delle  persone giuridiche
private,   di   coordinamento  e  raccordo  con  i  responsabili  dei
procedimenti    amministrativi   ai   fini   della   semplificazione,
snellimento  e  uniforme  applicazione  delle  procedure,  nonche' il
raccordo  con  le  prefetture per lo scambio delle informazioni e dei
dati, ai sensi dell'Art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
    2.  A  ciascun  settore  regionale  competente  per  materia sono
attribuite in via ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e
quelle ispettive per quanto concerne la verifica del perseguimento da
parte  delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale delle
finalita'  statuarie, mediante relazioni da rendersi, all'occorrenza,
alla giunta regionale per il tramite del presidente.
    3.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  precedente sono esercitate
d'intesa  con  l'ufficio  della presidenza presso cui e' istituito il
registro  che  svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso
delle azioni relative.