Art. 11.
                         Disposizioni comuni

    1.  Le  deliberazioni  relative  alle  indennita' e ai gettoni di
presenza  sono  adottate,  con  votazione  a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati:
      a) dai   rispettivi   organi  assembleari,  relativamente  alle
cariche  di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al
BIM e alle associazioni dei comuni;
      b) dagli   organi   assembleari  dell'ente  da  cui  dipendono,
relativamente alle aziende speciali e alle istituzioni.
    2.  Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente,
contestualmente  all'approvazione del bilancio di previsione. In caso
di  rinnovo  elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare
le indennita' e i gettoni stabiliti per l'anno in corso.
    3. Gli organi assembleari fissano la percentuale delle indennita'
di   funzione   in   relazione   al   tempo  ed  al  lavoro  dedicati
all'espletamento delle mansioni degli amministratori.
    4.  Gli  importi  massimi  delle  indennita' di funzione previsti
dalla  presente  legge sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che
ricoprano  le  cariche  di  seguito  elencate e non abbiano richiesto
l'aspettativa:
      a) sindaco,  vicesindaco,  assessore dei comuni con popolazione
pari o superiore a quindicimila abitanti;
      b)  sindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila
abitanti;
      c) presidente di comunita' montana;
      d) presidente  delle  aziende speciali e istituzioni degli enti
locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.