Art. 11. Disposizioni comuni 1. Le deliberazioni relative alle indennita' e ai gettoni di presenza sono adottate, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati: a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni; b) dagli organi assembleari dell'ente da cui dipendono, relativamente alle aziende speciali e alle istituzioni. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennita' e i gettoni stabiliti per l'anno in corso. 3. Gli organi assembleari fissano la percentuale delle indennita' di funzione in relazione al tempo ed al lavoro dedicati all'espletamento delle mansioni degli amministratori. 4. Gli importi massimi delle indennita' di funzione previsti dalla presente legge sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che ricoprano le cariche di seguito elencate e non abbiano richiesto l'aspettativa: a) sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti; b) sindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti; c) presidente di comunita' montana; d) presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.