Art. 12. Rimborso di spese e indennita' di missione 1. Agli amministratori di cui all'art. 2, che per l'espletamento del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonche' l'indennita' di missione alle condizioni previste dal regolamento dell'ente di appartenenza. 2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'Art. 2 alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, a rilevanza nazionale, sono a carico degli enti stessi. 3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), possono sostituire all'indennita' di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con il regolamento di cui al comma 1, i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.