Art. 12.
             Rimborso di spese e indennita' di missione

    1.  Agli amministratori di cui all'art. 2, che per l'espletamento
del  loro  mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si
riferiscono  le  funzioni  esercitate,  sono dovuti il rimborso delle
spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute nonche' l'indennita' di
missione  alle  condizioni  previste  dal  regolamento  dell'ente  di
appartenenza.
    2.  Le  spese  per  la partecipazione degli amministratori di cui
all'Art.  2 alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e
regionali tra enti locali, a rilevanza nazionale, sono a carico degli
enti stessi.
    3.  Gli  enti  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera a), possono
sostituire   all'indennita'  di  missione  il  rimborso  delle  spese
effettivamente  sostenute, disciplinando con il regolamento di cui al
comma 1, i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.