Art. 13. Divieto di cumulo 1. Le indennita' di funzione di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili. 2. Gli amministratori di cui all'art. 2 che cumulano piu' cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l'indennita' di funzione. 3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti interessati possono compartecipare al finanziamento dell'indennita' di funzione definendo, con apposita convenzione approvata dagli organi assembleari competenti, le modalita' e le rispettive percentuali in base alle quali deve avvenire il cofinanziamento a favore dell'ente che eroga concretamente l'indennita'. 4. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore dalla legge e dallo statuto comunale. 5. I gettoni di presenza di cui agli artt. 4, 5, 7 e 10 sono corrisposti per non piu' di una seduta al giorno dello stesso organo.