Art. 13.
                          Divieto di cumulo

    1.  Le indennita' di funzione di cui alla presente legge non sono
tra loro cumulabili.
    2. Gli amministratori di cui all'art. 2 che cumulano piu' cariche
tra  quelle di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 devono comunicare per
quale di esse intendono percepire l'indennita' di funzione.
    3.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, gli enti interessati possono
compartecipare   al   finanziamento   dell'indennita'   di   funzione
definendo,   con   apposita   convenzione   approvata   dagli  organi
assembleari  competenti,  le modalita' e le rispettive percentuali in
base  alle  quali deve avvenire il cofinanziamento a favore dell'ente
che eroga concretamente l'indennita'.
    4.  Le  indennita'  di  funzione sono cumulabili con i gettoni di
presenza  quando  siano  dovuti  per  mandati  elettivi  presso  enti
diversi,  sempre  che  il  mandato  non rientri tra quelli attribuiti
all'amministratore dalla legge e dallo statuto comunale.
    5.  I  gettoni  di  presenza  di cui agli artt. 4, 5, 7 e 10 sono
corrisposti per non piu' di una seduta al giorno dello stesso organo.