Art. 14.
                          Norma transitoria

    1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  gli organi assembleari di cui all'art. 11, comma 1,
possono  rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed i gettoni di
presenza,  con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data
di adozione della relativa deliberazione.