Art. 15.
                     Collocamento in aspettativa

    1.  I  dipendenti  del  comparto  unico  chiamati  a ricoprire le
cariche  di  cui all'art. 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa
non retribuita.
    2.  Non  possono  essere  collocati  in  aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.
    3.  Il  periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i
fini  come  servizio  effettivamente  prestato nonche' come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova.