Art. 15. Collocamento in aspettativa 1. I dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire le cariche di cui all'art. 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita. 2. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. 3. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.