Art. 16. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi 1. L'amministrazione locale provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per i dipendenti del comparto unico, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 15, che ricoprono le seguenti cariche: a) sindaco, presidente di comunita' montana, assessore di un comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, presidente del BIM; b) presidente di azienda speciale e di istituzione. 2. L'amministrazione locale provvede a comunicare il versamento degli oneri di cui al comma 1 ai datori di lavoro degli amministratori. 3. Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.