Art. 16.
          Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

    1.  L'amministrazione  locale  provvede al versamento degli oneri
previdenziali,  assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per
i  dipendenti  del  comparto  unico,  collocati  in  aspettativa  non
retribuita ai sensi dell'art. 15, che ricoprono le seguenti cariche:
      a) sindaco,  presidente  di  comunita' montana, assessore di un
comune  con  popolazione  pari  o  superiore a quindicimila abitanti,
presidente del BIM;
      b) presidente di azienda speciale e di istituzione.
    2.  L'amministrazione  locale provvede a comunicare il versamento
degli   oneri   di   cui  al  comma  1  ai  datori  di  lavoro  degli
amministratori.
    3.  Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che
rivestano  le  cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di
cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.