Art. 17.
Permessi   retribuiti   degli   amministratori   comunali   e   delle
                           circoscrizioni

    1.  I  dipendenti  del  comparto  unico,  componenti dei consigli
comunali, hanno diritto:
      a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono
convocati i rispettivi consigli;
      b)  di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno
successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
      c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva,
nel  caso  in  cui  i  lavori  dei  consigli  si protraggano oltre la
mezzanotte.
    2.  I  dipendenti  del comparto unico, eletti alle cariche di cui
all'Art.  2,  comma  1, lettere a) ed e), hanno diritto di assentarsi
dal  servizio  per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di
appartenenza di seguito elencati, per la loro effettiva durata:
      a) giunte comunali, organi dei consigli circoscrizionali;
      b) commissioni   consiliari   o   circoscrizionali  formalmente
istituite e commissioni comunali previste per legge;
      c) conferenze  dei  capigruppo e organismi di pari opportunita'
previsti dagli statuti e dai regolamenti.
    3.  I  permessi  di cui al presente articolo sono comprensivi del
tempo  necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
sul posto di lavoro.