Art. 18. Permessi retribuiti degli amministratori delle comunita' montane 1. I dipendenti del comparto unico componenti dei consigli delle comunita' montane hanno diritto: a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli; b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale; c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte. 2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata: a) giunte delle comunita' montane; b) commissioni consiliari formalmente istituite; c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunita' previsti dagli statuti e dai regolamenti. 3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.