Art. 18.
  Permessi retribuiti degli amministratori delle comunita' montane

    1.  I dipendenti del comparto unico componenti dei consigli delle
comunita' montane hanno diritto:
      a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono
convocati i rispettivi consigli;
      b) di  non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno
successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
      c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva,
nel  caso  in  cui  i  lavori  dei  consigli  si protraggano oltre la
mezzanotte.
    2.  I  dipendenti  del comparto unico, eletti alle cariche di cui
all'Art.  2,  comma  1,  lettera  b), hanno diritto di assentarsi dal
servizio,  per  partecipare  alle  riunioni  dei rispettivi organi di
appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:
      a) giunte delle comunita' montane;
      b) commissioni consiliari formalmente istituite;
      c) conferenze  dei  capigruppo e organismi di pari opportunita'
previsti dagli statuti e dai regolamenti.
    3.  I  permessi  di cui al presente articolo sono comprensivi del
tempo  necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
sul posto di lavoro.