Art. 19. Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni 1. I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle associazioni dei comuni, del BIM e del consiglio d'amministrazione, ove esistente, delle aziende speciali e delle istituzioni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. 2. Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 e' comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.