Art. 19.
Permessi  retribuiti  degli  amministratori  delle  forme associative
   degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni

    1.  I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle
associazioni  dei  comuni, del BIM e del consiglio d'amministrazione,
ove  esistente,  delle  aziende  speciali  e  delle istituzioni hanno
diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per partecipare alle riunioni
degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
    2.  Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 e' comprensivo del
tempo  necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
sul posto di lavoro.