Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono: a) i sindaci, i vicesindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali; b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle comunita' montane; c) i componenti degli organi del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle associazioni dei comuni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); d) i componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni di cui agli artt. 114 e 115 della legge regionale n. 54/1998; e) i componenti degli organi di decentramento di cui all'art. 43 della legge regionale n. 54/1998. 2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti del comparto unico, le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali).