Art. 2.
                             Definizioni

    1. Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono:
      a) i  sindaci,  i  vicesindaci,  gli  assessori  comunali  e  i
consiglieri comunali;
      b) i  presidenti, gli assessori e i consiglieri delle comunita'
montane;
      c) i  componenti  degli  organi  del Consorzio dei comuni della
Valle  d'Aosta  ricadenti  nel  bacino  imbrifero  montano della Dora
Baltea,  di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle
associazioni  dei  comuni  di  cui  all'art. 93 della legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
      d) i  componenti  degli  organi  delle aziende speciali e delle
istituzioni  di  cui  agli  artt.  114 e 115 della legge regionale n.
54/1998;
      e) i  componenti  degli organi di decentramento di cui all'art.
43 della legge regionale n. 54/1998.
    2.  Ai  fini dell'applicazione della normativa statale in materia
di  aspettative  e permessi per gli amministratori non dipendenti del
comparto  unico,  le  associazioni  dei  comuni  sono  equiparate  ai
consorzi  di  cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali).