Art. 20.
           Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti

    1.  Oltre ai permessi di cui agli artt. 17, 18 e 19, i dipendenti
del  comparto  unico  eletti  alle  cariche di seguito elencate hanno
diritto  di  assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo
di ventiquattro ore lavorative al mese:
      a) componente   degli  organi  esecutivi  dei  comuni  e  delle
comunita' montane;
      b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti,
delle  associazioni  dei  comuni,  delle  aziende  speciali  e  delle
istituzioni;
      c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;
      d) componente dell'ufficio di presidenza e presidente di gruppo
consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila
abitanti.
    2. Il permesso di cui al comma 1 e' elevato a quarantotto ore per
i  sindaci,  i  presidenti delle comunita' montane e i presidenti dei
consigli  dei  comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila
abitanti.
    3.  I  dipendenti  del  comparto  unico  che ricoprono le cariche
elettive  di  cui  all'art. 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non
retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili,
qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
    4.  I permessi disciplinati dal presente articolo, in presenza di
piu'  cariche  elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico,
non sono cumulabili tra loro.