Art. 20. Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti 1. Oltre ai permessi di cui agli artt. 17, 18 e 19, i dipendenti del comparto unico eletti alle cariche di seguito elencate hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese: a) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunita' montane; b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni; c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali; d) componente dell'ufficio di presidenza e presidente di gruppo consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti. 2. Il permesso di cui al comma 1 e' elevato a quarantotto ore per i sindaci, i presidenti delle comunita' montane e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti. 3. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche elettive di cui all'art. 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 4. I permessi disciplinati dal presente articolo, in presenza di piu' cariche elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico, non sono cumulabili tra loro.