Art. 21. Oneri per permessi retribuiti 1. Gli oneri per i permessi retribuiti per le assenze dal servizio di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 dei dipendenti del comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro. 2. Agli amministratori non dipendenti del comparto unico si applica la disciplina di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000.