Art. 21.
                    Oneri per permessi retribuiti

    1.  Gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti  per  le assenze dal
servizio  di  cui  agli  artt.  17,  18,  19  e 20 dei dipendenti del
comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.
    2.  Agli  amministratori  non  dipendenti  del  comparto unico si
applica  la  disciplina di cui all'art. 80 del decreto legislativo n.
267/2000.