Art. 23. Trasferimenti 1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all'art. 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorita'.