Art. 23.
                            Trasferimenti

    1.  I  dipendenti  del comparto unico che ricoprono le cariche di
cui  all'art.  2,  non  possono  essere soggetti, se non per consenso
espresso,   a  trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La
richiesta  dei  predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui
viene  svolto  il  mandato  amministrativo  deve essere esaminata dal
datore di lavoro con criteri di priorita'.