Art. 25.
Assicurazione   contro  i  rischi  conseguenti  all'espletamento  del
                               mandato

    1.  Gli  enti  presso  cui  esercitano  il  proprio  mandato  gli
amministratori   di   cui   all'art.   2   possono   assicurare   gli
amministratori  contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro
mandato.