Art. 26.
    Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali

    1.  Presso  ogni ente locale e' istituita l'anagrafe patrimoniale
degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato
patrimoniale  e tutti i redditi provenienti da attivita' di qualunque
genere o natura.
    2.   Ogni   cittadino   puo'   prendere   visione   dell'anagrafe
patrimoniale  con  semplice  richiesta  scritta all'amministrazione e
puo'  chiedere  che sia accertata la veridicita' di quanto dichiarato
dall'amministratore.
    3.  Le modalita' per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento
della  veridicita'  di  quanto  dichiarato  dall'amministratore  sono
disciplinate  dal  regolamento  per  il  funzionamento  del consiglio
dell'ente  locale,  che  deve  altresi'  prevedere  idonee  forme  di
pubblicita' dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.