Art. 26. Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali 1. Presso ogni ente locale e' istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attivita' di qualunque genere o natura. 2. Ogni cittadino puo' prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all'amministrazione e puo' chiedere che sia accertata la veridicita' di quanto dichiarato dall'amministratore. 3. Le modalita' per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicita' di quanto dichiarato dall'amministratore sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'ente locale, che deve altresi' prevedere idonee forme di pubblicita' dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.