Art. 3.
Indennita' di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori
                              comunali

    1.  Ai  sindaci  dei  comuni  con  popolazione pari o superiore a
quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione
non superiore all'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
    2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila
abitanti   e'   attribuita  un'indennita'  mensile  di  funzione  non
superiore   al   sessanta  per  cento  dell'indennita'  spettante  ai
consiglieri regionali.
    3.  Al  vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a
quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione
non  superiore  al  settanta  per  cento  dell'indennita' di funzione
attribuibile al sindaco.
    4.   Al  vicesindaco  dei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
quindicimila abitanti puo' essere attribuita un'indennita' mensile di
funzione  non  superiore  al  quaranta  per  cento dell'indennita' di
funzione attribuibile al sindaco.
    5.  Agli  assessori dei comuni con popolazione pari o superiore a
quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione
non  superiore  al  sessanta  per  cento  dell'indennita' di funzione
attribuibile al sindaco.
    6.   Agli  assessori  dei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
quindicimila abitanti puo' essere attribuita un'indennita' mensile di
funzione  non  superiore  al  trenta  per  cento  dell'indennita'  di
funzione attribuibile al sindaco.