Art. 3. Indennita' di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori comunali 1. Ai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore all'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 3. Al vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al settanta per cento dell'indennita' di funzione attribuibile al sindaco. 4. Al vicesindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti puo' essere attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al quaranta per cento dell'indennita' di funzione attribuibile al sindaco. 5. Agli assessori dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennita' di funzione attribuibile al sindaco. 6. Agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti puo' essere attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennita' di funzione attribuibile al sindaco.