Art. 4. Indennita' di funzione del presidente del consiglio e gettoni di presenza dei componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali 1. Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennita' di funzione attribuibile al sindaco. 2. Ai componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali puo' essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza, in misura non superiore: a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti; b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.