Art. 4.
Indennita'  di  funzione  del  presidente  del consiglio e gettoni di
presenza  dei  componenti  dell'ufficio  di  presidenza  dei consigli
                              comunali

    1.  Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o
superiore a quindicimila abitanti e' attribuita un'indennita' mensile
di  funzione  non  superiore  al  trenta per cento dell'indennita' di
funzione attribuibile al sindaco.
    2. Ai componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali
puo'  essere  attribuito un gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute dell'ufficio di presidenza, in misura non superiore:
      a) ad  un  ventesimo  della  diaria  spettante  ai  consiglieri
regionali,   per   i  comuni  con  popolazione  pari  o  superiore  a
quindicimila abitanti;
      b) ad  un  trentesimo  della  diaria  spettante  ai consiglieri
regionali,  per  i  comuni  con  popolazione inferiore a quindicimila
abitanti.