Art. 5.
   Gettoni di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali

    1.  Ai  consiglieri  e  agli  assessori  comunali  che non godono
dell'indennita'  mensile  di  funzione  e'  attribuito  un gettone di
presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale,
nonche'   per   la   partecipazione  alle  sedute  delle  commissioni
consiliari formalmente istituite e convocate.
    2.  Il  gettone  di  presenza  di  cui  al  comma  1  puo' essere
attribuito  anche  per  la  partecipazione  alle commissioni comunali
previste per legge.
    3. L'ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non puo'
essere superiore:
      a)  ad  un  ventesimo  della  diaria  spettante  ai consiglieri
regionali,   per   i  comuni  con  popolazione  pari  o  superiore  a
quindicimila abitanti;
      b) ad  un  trentesimo  della  diaria  spettante  ai consiglieri
regionali,  per  i  comuni  con  popolazione inferiore a quindicimila
abitanti.
    4.  Agli  assessori  che  non  godono  dell'indennita' mensile di
funzione  e'  attribuito un gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute della giunta comunale.