Art. 5. Gettoni di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali 1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell'indennita' mensile di funzione e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonche' per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate. 2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 puo' essere attribuito anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge. 3. L'ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non puo' essere superiore: a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti; b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti. 4. Agli assessori che non godono dell'indennita' mensile di funzione e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della giunta comunale.