Art. 6.
Indennita'  di  funzione  dei  presidenti  e  degli  assessori  delle
                          comunita' montane

    1.  Ai  presidenti  delle  comunita' montane spetta un'indennita'
mensile   di   funzione   non   superiore   al   sessanta  per  cento
dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
    2.  Agli assessori delle comunita' montane puo' essere attribuita
un'indennita'  mensile  di funzione non superiore al trenta per cento
dell'indennita'   di   funzione   attribuibile  al  presidente  della
comunita' montana.