Art. 6. Indennita' di funzione dei presidenti e degli assessori delle comunita' montane 1. Ai presidenti delle comunita' montane spetta un'indennita' mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 2. Agli assessori delle comunita' montane puo' essere attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennita' di funzione attribuibile al presidente della comunita' montana.