Art. 7. Gettone di presenza dei consiglieri e degli assessori delle comunita' montane 1. Ai consiglieri e agli assessori delle comunita' montane che non godono dell'indennita' mensile di funzione e' attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunita' montana, nonche' per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.