Art. 7.
Gettone di presenza dei consiglieri e degli assessori delle comunita'
                               montane

    1.  Ai  consiglieri  e agli assessori delle comunita' montane che
non  godono  dell'indennita'  mensile  di  funzione  e' attribuito un
gettone  di  presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della
diaria  spettante  ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad
ogni  seduta  degli  organi  della  comunita' montana, nonche' per la
partecipazione  alle  sedute delle commissioni consiliari formalmente
istituite e convocate.