Art. 8. Indennita' di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni 1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 3. Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennita' attribuibile al presidente.