Art. 8.
Indennita'  di  funzione del presidente e dei componenti degli organi
        esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni

    1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli
enti  locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti
e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  di  funzione,  in misura non
superiore  al  quarantacinque  per cento dell'indennita' spettante ai
consiglieri regionali.
    2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli
enti  locali  con  popolazione  inferiore  a quindicimila abitanti e'
corrisposta   un'indennita'   mensile  di  funzione,  in  misura  non
superiore al venti per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri
regionali.
    3.  Ai  componenti  degli  organi esecutivi, ove esistenti, delle
aziende   speciali   e  delle  istituzioni  puo'  essere  corrisposta
un'indennita'  mensile  di  funzione,  in  misura  non  superiore  al
quaranta per cento dell'indennita' attribuibile al presidente.