Art. 9.
Indennita'  di  funzione del presidente e dei componenti degli organi
          esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni

    1.  Al  presidente  della  giunta del BIM e dell'organo esecutivo
delle   associazioni   dei   comuni,  ove  esistente,  e'  attribuita
un'indennita'  mensile  di  funzione non superiore al venti per cento
dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
    2.  Ai  componenti  della  giunta del BIM e dell'organo esecutivo
delle associazioni dei comuni, ove esistente, puo' essere corrisposta
un'indennita'  mensile  di  funzione,  in  misura  non  superiore  al
quaranta per cento dell'indennita' attribuibile al presidente.