Art. 9. Indennita' di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni 1. Al presidente della giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, e' attribuita un'indennita' mensile di funzione non superiore al venti per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 2. Ai componenti della giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennita' attribuibile al presidente.