(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso  che,  in  forza  di quanto disposto dall'art. 24-quater
della  legge  regionale  l8 aprile  1999, n. 8, cosi' come introdotto
dall'art.  7, comma 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4,
devono  essere  definiti  con regolamento i criteri e le modalita' di
concessione  dei  contributi  di  cui  all'art. 24 della stessa legge
regionale n. 8/1999;
    Considerato  che,  in  base  a  quanto previsto dall'art. 24-ter,
della legge regionale n. 8/1999, i contributi di cui si tratta devono
essere  concessi  per  il  tramite  dei  centri di assistenza tecnica
(C.A.T.),  di cui all'art. 11 della stessa legge regionale n. 8/1999,
ai quali sono assegnati i relativi fondi allocati a bilancio;
    Considerato   che   i   C.A.T.  vengono,  di  fatto,  a  svolgere
un'attivita'  delegata  dall'amministrazione regionale, rilevante dal
punto  di  vista  pubblicistico  e, piu' generalmente, rispondente ai
principi    di    decentramento    delle   attivita'   della   stessa
amministrazione regionale;
    Ritenuto,   pertanto,   opportuno  e  necessario,  prevedere  nel
regolamento citato in esordio, norme corrispondenti a quelle previste
per  le attivita' contributive pubbliche, fermo restando il controllo
e  la  vigilanza  su  dette  attivita'  da parte dell'amministrazione
regionale;
    Considerato,    quindi,   di   procedere   all'approvazione   del
regolamento di cui si tratta;
    Richiamate:
      la   legge   regionale  l8 aprile  1999,  n.  8,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
      la  legge  regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, commi 61 e
seguenti;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale n. 1400, del
27 aprile  2001, come integrata con successiva deliberazione n. 2104,
del 27 giugno 2001;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato il "regolamento di cui all'art. 24-quater della
legge  regionale n. 8/1999, e seguenti modificazioni e integrazioni",
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 luglio 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 24 luglio 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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