(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che, in forza di quanto disposto dall'art. 24-quater della legge regionale l8 aprile 1999, n. 8, cosi' come introdotto dall'art. 7, comma 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, devono essere definiti con regolamento i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 24 della stessa legge regionale n. 8/1999; Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 24-ter, della legge regionale n. 8/1999, i contributi di cui si tratta devono essere concessi per il tramite dei centri di assistenza tecnica (C.A.T.), di cui all'art. 11 della stessa legge regionale n. 8/1999, ai quali sono assegnati i relativi fondi allocati a bilancio; Considerato che i C.A.T. vengono, di fatto, a svolgere un'attivita' delegata dall'amministrazione regionale, rilevante dal punto di vista pubblicistico e, piu' generalmente, rispondente ai principi di decentramento delle attivita' della stessa amministrazione regionale; Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, prevedere nel regolamento citato in esordio, norme corrispondenti a quelle previste per le attivita' contributive pubbliche, fermo restando il controllo e la vigilanza su dette attivita' da parte dell'amministrazione regionale; Considerato, quindi, di procedere all'approvazione del regolamento di cui si tratta; Richiamate: la legge regionale l8 aprile 1999, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni; la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, commi 61 e seguenti; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1400, del 27 aprile 2001, come integrata con successiva deliberazione n. 2104, del 27 giugno 2001; Decreta: 1. E' approvato il "regolamento di cui all'art. 24-quater della legge regionale n. 8/1999, e seguenti modificazioni e integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 luglio 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 24 luglio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 294