Regolamento di cui all'art. 24-quater della legge regionale l8 aprile 1999, n. 8, e seguenti modificazioni e integrazioni. Art. 1. Assegnazione fondi ai C.A.T. 1. La direzione regionale del commercio e del turismo provvede ad assegnare trimestralmente ai centri di assistenza tecnica (di seguito C.A.T.), di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, purcha' regolarmente riconosciuti dall'amministrazione regionale, i fondi per l'effettuazione delle attivita' delegate agli stessi C.A.T., nei termini di cui al comma 1, dell'art. 24-ter della legge regionale n. 8/1999. 2. I C.A.T. provvedono alla gestione separata dei fondi assegnati, rispetto al proprio bilancio, utilizzando eventuali rientri derivanti da revoche o rinunce, nonche' eventuali utili derivanti da interessi attivi per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 24-bis della legge regionale n. 8/1999. Art. 2. Criteri e modalita' di concessione dei contributi 1. I C.A.T. provvedono ad individuare un responsabile del procedimento di concessione dei contributi, il cui nominativo deve essere comunicato alla direzione regionale del commercio e del turismo. 2. Le domande di contributo devono essere protocollate in arrivo in ordine progressivo lo stesso giorno di presentazione o di arrivo presso i C.A.T. 3. I C.A.T. provvedono alla concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fatto salvo quanto disposto dall'art. 24-ter, comma 6, della legge regionale n. 8/1999. 4. I contributi sono concessi e liquidati in via anticipata nel limite del 90%, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 5. In caso di mancata presentazione della fidejussione di cui al comma 4, l'anticipazione del contributo non puo' superare il 20% dello stesso. 6. Il saldo del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese da parte dell'impresa beneficiaria. 7. Le priorita' di accoglimento delle domande sono quelle fissate dall'art. 24-bis, comma 1, della legge regionale n. 8/1999, lettere da a) a i), mentre primo criterio di priorita' resta la realizzazione del collegamento di cui alla lettera l) del ricordato comma 1. Resta salvo quanto disposto dall'art. 24-ter, comma 6, della stessa legge regionale n. 8/1999. 8. Le assegnazioni dei contributi, individuate nelle ipotesi di cui all'art. 24-bis, comma 1, lettere da a) a l) devono intendersi tutte destinate all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali da parte delle imprese. 9. L'assegnazione e l'erogazione dei contributi verra' disposta secondo la regola del "de minimis", in applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 (in Gazzetta Ufficiale legge n. 010 del 13 gennaio 2001). Dovra' essere in particolare accertato il rispetto del limite dell'importo di 100.000 euro concedibile ad una medesima impresa su un periodo di tre anni a titolo di aiuti de minimis. Art. 3. Attivita' della direzione del commercio e del turismo 1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale n. 8/1999 e dal presente regolamento, la direzione regionale del commercio e del turismo puo' formulare istruzioni operative ai C.A.T. attraverso apposite circolari. 2. La competenza territoriale dei C.A.T. e' data dai limiti fissati nell'atto costitutivo o nello statuto degli stessi centri. 3. Nel caso si manifesti la necessita' di fornire i servizi previsti dalla legge a favore di imprese ubicate in comuni non compresi nelle competenze territoriali dei C.A.T. riconosciuti, la direzione regionale del commercio e del turismo provvede, con proprio atto, ad affidare l'incarico di fornire detto servizio ad altro C.A.T. Art. 4. Rendicontazione da parte dei C.A.T. 1. Fermo restando l'obbligo della presentazione della relazione trimestrale, di cui all'art. 24-ter, comma 5, della legge regionale n. 8/1999, la quale deve contenere in maniera sintetica l'elenco delle imprese ammesse a contributo, l'entita' del contributo concesso con l'indicazione dell'entita' dell'anticipazione e l'utilizzazione dei fondi erogati dalla direzione regionale del commercio e del turismo indicata in maniera scalare, la rendicontazione da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, deve contenere l'indicazione delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo, l'entita' del contributo concesso e gli estremi di erogazione, l'attestazione che e' stata effettuata l'obliterazione delle fatture presentate quale consuntivo di spesa da parte delle imprese, la documentazione dei pagamenti effettuati. 2. Al rendiconto di cui al comma 1, deve essere allegato il bilancio separato della gestione del fondo e l'atto di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente del C.A.T. 3. Il rendiconto e' soggetto ad approvazione da parte della direzione regionale del commercio e del turismo. Art. 5. Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 8/1999, e dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale n. 7/2000. 2. Trovano, altresi', applicazione le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Visto, il Presidente: Tondo