Regolamento di cui all'art. 24-quater della legge regionale l8 aprile
   1999, n. 8, e seguenti modificazioni e integrazioni.
                               Art. 1.
                    Assegnazione fondi ai C.A.T.
    1. La direzione regionale del commercio e del turismo provvede ad
assegnare trimestralmente ai centri di assistenza tecnica (di seguito
C.A.T.),  di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, purcha'
regolarmente riconosciuti dall'amministrazione regionale, i fondi per
l'effettuazione  delle  attivita'  delegate  agli  stessi C.A.T., nei
termini  di cui al comma 1, dell'art. 24-ter della legge regionale n.
8/1999.
    2.   I   C.A.T.  provvedono  alla  gestione  separata  dei  fondi
assegnati,   rispetto  al  proprio  bilancio,  utilizzando  eventuali
rientri  derivanti  da  revoche  o  rinunce,  nonche' eventuali utili
derivanti  da  interessi attivi per il finanziamento delle iniziative
di cui all'art. 24-bis della legge regionale n. 8/1999.
                               Art. 2.
          Criteri e modalita' di concessione dei contributi
    1.  I  C.A.T.  provvedono  ad  individuare  un  responsabile  del
procedimento  di  concessione  dei contributi, il cui nominativo deve
essere  comunicato  alla  direzione  regionale  del  commercio  e del
turismo.
    2.  Le domande di contributo devono essere protocollate in arrivo
in  ordine  progressivo lo stesso giorno di presentazione o di arrivo
presso i C.A.T.
    3.  I  C.A.T.  provvedono alla concessione dei contributi secondo
l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle domande e fatto salvo
quanto  disposto  dall'art. 24-ter, comma 6, della legge regionale n.
8/1999.
    4.  I  contributi sono concessi e liquidati in via anticipata nel
limite  del 90%, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria
o assicurativa.
    5.  In caso di mancata presentazione della fidejussione di cui al
comma  4,  l'anticipazione  del  contributo  non puo' superare il 20%
dello stesso.
    6.  Il  saldo  del  contributo  avviene  dopo  la  verifica della
rendicontazione delle spese da parte dell'impresa beneficiaria.
    7. Le priorita' di accoglimento delle domande sono quelle fissate
dall'art.  24-bis,  comma 1, della legge regionale n. 8/1999, lettere
da a) a i), mentre primo criterio di priorita' resta la realizzazione
del  collegamento di cui alla lettera l) del ricordato comma 1. Resta
salvo  quanto  disposto dall'art. 24-ter, comma 6, della stessa legge
regionale n. 8/1999.
    8.  Le  assegnazioni dei contributi, individuate nelle ipotesi di
cui  all'art.  24-bis,  comma 1, lettere da a) a l) devono intendersi
tutte   destinate   all'acquisto  di  beni  strumentali  materiali  e
immateriali da parte delle imprese.
    9.  L'assegnazione  e l'erogazione dei contributi verra' disposta
secondo  la  regola del "de minimis", in applicazione del regolamento
(CE)  n.  69/2001  della commissione del 12 gennaio 2001 (in Gazzetta
Ufficiale  legge  n.  010  del  13 gennaio  2001).  Dovra'  essere in
particolare  accertato il rispetto del limite dell'importo di 100.000
euro  concedibile ad una medesima impresa su un periodo di tre anni a
titolo di aiuti de minimis.
                               Art. 3.
        Attivita' della direzione del commercio e del turismo
    1.  Fermo  quanto  disposto dalla legge regionale n. 8/1999 e dal
presente  regolamento,  la  direzione  regionale  del commercio e del
turismo  puo'  formulare  istruzioni  operative  ai C.A.T. attraverso
apposite circolari.
    2.  La  competenza  territoriale  dei  C.A.T.  e' data dai limiti
fissati nell'atto costitutivo o nello statuto degli stessi centri.
    3.  Nel  caso  si  manifesti  la  necessita' di fornire i servizi
previsti  dalla  legge  a  favore  di  imprese  ubicate in comuni non
compresi  nelle  competenze  territoriali dei C.A.T. riconosciuti, la
direzione regionale del commercio e del turismo provvede, con proprio
atto,  ad  affidare  l'incarico  di  fornire  detto servizio ad altro
C.A.T.
                               Art. 4.
                 Rendicontazione da parte dei C.A.T.
    1.  Fermo  restando l'obbligo della presentazione della relazione
trimestrale,  di  cui all'art. 24-ter, comma 5, della legge regionale
n.  8/1999,  la  quale  deve  contenere in maniera sintetica l'elenco
delle imprese ammesse a contributo, l'entita' del contributo concesso
con  l'indicazione  dell'entita' dell'anticipazione e l'utilizzazione
dei  fondi  erogati  dalla  direzione  regionale  del commercio e del
turismo   indicata   in   maniera   scalare,  la  rendicontazione  da
presentarsi  entro  il  31 marzo dell'anno successivo, deve contenere
l'indicazione  delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo,
l'entita'  del  contributo  concesso  e  gli  estremi  di erogazione,
l'attestazione  che e' stata effettuata l'obliterazione delle fatture
presentate  quale  consuntivo  di  spesa  da  parte delle imprese, la
documentazione dei pagamenti effettuati.
    2.  Al  rendiconto  di  cui  al  comma 1, deve essere allegato il
bilancio  separato  della gestione del fondo e l'atto di approvazione
dello stesso da parte dell'organo competente del C.A.T.
    3.  Il  rendiconto  e'  soggetto  ad  approvazione da parte della
direzione regionale del commercio e del turismo.
                               Art. 5.
                            Norme finali
    1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 8/1999,
e dal  presente regolamento, trova applicazione la legge regionale n.
7/2000.
    2.  Trovano,  altresi',  applicazione  le norme di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241 e di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
                     Visto, il Presidente: Tondo