Art. 2.
                         Area di intervento

    1.  Gli  interventi  di  cui all'Art. 1 si rivolgono alle imprese
ubicate  nei  centri  abitati posti nella zona B e C come individuate
dalla  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3303 del 31 ottobre
2000,  con  popolazione  non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei
territori  dei  comuni  appartenenti  alle  comunita'  montane  della
Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del
Torre,  delle  Valli  del  Natisone,  del  Meduna  Cellina, della VaI
d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.