Art. 2. Area di intervento 1. Gli interventi di cui all'Art. 1 si rivolgono alle imprese ubicate nei centri abitati posti nella zona B e C come individuate dalla deliberazione della giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori dei comuni appartenenti alle comunita' montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della VaI d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.