Art. 5. Regime di aiuti 1. L'erogazione dei contributi e' disciplinata secondo il regime di aiuti "de minimis". I contributi vengono graduati sulla base della classificazione del territorio montano individuata con deliberazione della giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: a) zona B considerata zona con medio svantaggio: 60% della spesa ritenuta ammissibile; b) zona C considerata zona con elevato svantaggio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.