Art. 5.
                           Regime di aiuti

    1.  L'erogazione dei contributi e' disciplinata secondo il regime
di aiuti "de minimis". I contributi vengono graduati sulla base della
classificazione  del territorio montano individuata con deliberazione
della giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000:
      a) zona B considerata zona con medio svantaggio:
        60% della spesa ritenuta ammissibile;
      b) zona C considerata zona con elevato svantaggio:
        80% della spesa ritenuta ammissibile.