Art. 6. Presentazione delle domande ed istruttoria 1. Per l'assegnazione dei contributi viene emanato apposito bando, approvato con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con il quale viene stabilito il termine per la presentazione delle domande. 2. Le domande devono essere presentate presso la sede della comunita' montana in cui ricade il centro abitato, indicato all'Art. 2, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attivita' e sono sottoscritte secondo le modalita' previste dall'Art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e contenente tra l'altro: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali presso la camera di commercio industria artigianato ed agricoltura e alla licenza amministrativa con l'indicazione del relativo codice fiscale/partita I.V.A. e attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' contenente i dati concernenti il luogo di esercizio dell'attivita', il volume di ricavi ed i costi sostenuti, cosi' come indicati all'Art. 4 e che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di Euro 100.000 pari a L. 193.627.000. 4. Le comunita' montane provvedono all'istruttoria ed alla formazione della graduatoria delle domande entro sessanta giomi dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, ed effettuano il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate e relativi allegati.