Art. 9.
                        Limiti del contributo

    1.  L'entita' dei contributi, determinata in relazione al diverso
grado  di  svantaggio  secondo  quanto indicato all'Art. 5 non potra'
comunque superare il massimale di lire 8 milioni nei comuni di zona C
e di lire 4 milioni nei comuni di zona B.