Art. 10. Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari 1. L'agenzia regionale della sanita', di concerto con la direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della commissione di cui all'Art. 4, nonche' agli iscritti nei registri di cui all'Art. 3 predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti: a) della popolazione in generale; b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto; c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.