Art. 10.
       Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari
    1.   L'agenzia  regionale  della  sanita',  di  concerto  con  la
direzione  regionale  della  sanita'  e  delle politiche sociali e in
relazione  alle  analisi  e  alle  proposte  della commissione di cui
all'Art.  4,  nonche'  agli  iscritti  nei registri di cui all'Art. 3
predispone  un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate
nei confronti:
      a) della popolazione in generale;
      b) dei  lavoratori  degli  enti  e delle aziende che sono stati
esposti all'amianto;
      c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.