Art. 11.
                          Norme finanziarie
    1.  Gli  oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 5, comma 4,
fanno carico all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo
150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    2. Per le finalita' previste dall'Art. 7, comma 1, e' autorizzata
la  spesa  di  L. 200  milioni  per  l'anno 2001 a carico dell'unita'
previsionale  di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
2001-2003  e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n.
13  -  programma  13.1  -  rubrica  n.  41  -  Servizio della finanza
sanitaria  -  spese  correnti  -  con la denominazione "Interventi di
parte  corrente  a  tutela della salute", con riferimento al capitolo
4759  (1.1.157.2.08.08)  di  nuova  istituzione nel documento tecnico
allegato  ai  bilanci  medesimi  alla  rubrica n. 41 - Servizio della
finanza sanitaria - con la denominazione "Rimborso alle aziende per i
servizi   sanitari  delle  spese  sostenute  per  la  concessione  di
contributi  alle persone, residenti nel territorio regionale, affette
da  malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi sanitari e
socio-assistenziali  e  di  tutela  legale,  affrontati  nel  periodo
intercorrente   fra   la   presentazione   della   domanda   per   il
riconoscimento  della  malattia  professionale  e  la conclusione del
relativo  procedimento"  e  con lo stanziamento di L. 200 milioni per
l'anno 2001.
    3. Per le finalita' previste dall'Art. 8, comma 1, e' autorizzata
la  spesa  di  L. 150  milioni  per  l'anno 2001 a carico dell'unita'
previsionale  di  base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio
per  l'anno  2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08)
di  nuova  istituzione  nel  documento  tecnico  allegato  ai bilanci
medesimi  alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con
la   denominazione  "Contributi  a  favore  delle  aziende  sanitarie
regionali   per   la  realizzazione  di  progetti  di  ricerca  sulla
prevenzione  primaria,  secondaria  e  sul trattamento delle malattie
correlabili  all'amianto" e con lo stanziamento di L. 150 milioni per
l'anno 2001.
    4. Per le finalita' previste dall'Art. 8, comma 3, e' autorizzata
la  spesa  di  L. 50  milioni  per  l'anno  2001 a carico dell'unita'
previsionale  di  base  13.1.41.1.921 dello stato di previsione della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio
per  l'anno  2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08)
di  nuova  istituzione  nel  documento  tecnico  allegato  ai bilanci
medesimi   alla   rubrica   n.   41   -  Servizio  per  le  attivita'
socio-assistenziali   e  per  quelle  sociali  ad  alta  integrazione
sanitaria    -    con   la   denominazione   "Contributi   a   favore
dell'Associazione  esposti  amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a
sostegno delle funzioni istituzionali" e con lo stanziamento di L. 50
milioni per l'anno 2001.
    5.  All'onere  complessivo  di  L. 400  milioni  per l'anno 2001,
derivante  dalle  autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4
si  fa  fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo dall'unita'
previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 2001-2003 e del bilancio per
l'anno  2001,  con  riferimento  al  fondo  globale di parte capitale
iscritto  al  capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi  (partita  n.  99  del  prospetto  D/2 allegato al documento
tecnico stesso).