Art. 2. C o m p e t e n z e 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, la Regione provvede: a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale; b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto; c) al coordinamento con le attivita' previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.