Art. 2.
                         C o m p e t e n z e
    1.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui all'Art. 1, la
Regione provvede:
      a) al  monitoraggio  dell'incidenza delle neoplasie polmonari e
pleuriche   o   correlabili  all'amianto,  individuate  per  aree  di
territorio regionale;
      b) all'individuazione  della  prevalenza dell'asbestosi e delle
neoplasie   polmonari   e   pleuriche   attribuibili  all'esposizione
all'amianto;
      c) al  coordinamento  con  le  attivita'  previste  dalla legge
regionale 3 settembre 1996, n. 39.