Art. 3.
                         Registri regionali
    1. La Regione predispone un registro regionale degli esposti e un
registro   regionale   dei   mesoteliomi   e  delle  altre  neoplasie
correlabili all'esposizione all'amianto.
    2.  La  commissione  regionale  di  cui  all'Art. 4 provvede alla
tenuta dei registri.
    3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
    4.  Il registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie
correlabili  all'esposizione  all'amianto  si collega con i centri di
raccolta   dati   nazionali,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
    5.  Si  intendono  per  esposti  tutte  le  persone che a diverso
titolo,  in  maniera  diretta  o  indiretta,  siano state o risultino
tuttora  esposte  all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata
anamnesi  lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal
libretto  di  lavoro  e  in  applicazione  dei  criteri forniti dalla
letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.