Art. 3. Registri regionali 1. La Regione predispone un registro regionale degli esposti e un registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto. 2. La commissione regionale di cui all'Art. 4 provvede alla tenuta dei registri. 3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale. 4. Il registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.