Art. 4. Commissione regionale sull'amianto 1. E' istituita presso la direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali la commissione regionale sull'amianto. 2. La commissione predispone e aggiorna i registri di cui all'Art. 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza o per cui sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie, previa documentata valutazione del singolo caso in esame. 3. La commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all'Art. 3, svolge le seguenti funzioni: a) attivazione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all'Art. 8; b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto; c) proposta di interventi di recupero ambientale; d) proposta di iniziative formative nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione al disposto di cui all'Art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.