Art. 4.
                 Commissione regionale sull'amianto
    1.  E'  istituita  presso  la direzione regionale della sanita' e
delle politiche sociali la commissione regionale sull'amianto.
    2.  La  commissione  predispone  e  aggiorna  i  registri  di cui
all'Art.  3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza o per
cui  sia  pervenuta  segnalazione  dalle  strutture sanitarie, previa
documentata valutazione del singolo caso in esame.
    3.  La  commissione,  sulla  base  dei  dati  dei registri di cui
all'Art. 3, svolge le seguenti funzioni:
      a) attivazione  della  ricerca  clinica e di base connessa alle
situazioni  di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca
di cui all'Art. 8;
      b) coordinamento  delle  iniziative  di  sorveglianza sanitaria
degli esposti all'asbesto;
      c) proposta di interventi di recupero ambientale;
      d) proposta  di  iniziative  formative  nei settori sanitario e
ambientale,  anche  in  relazione  al disposto di cui all'Art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.