Art. 5.
               Nomina e composizione della commissione
    1.  La  commissione  e'  composta  da non piu' di 10 membri ed e'
costituita,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente della Regione,
previa    deliberazione   della   giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore regionale alla sanita' e alle politiche sociali.
    2. La commissione e' composta da:
      a) un  nucleo  di  quattro  esperti  con  comprovata esperienza
nell'ambito  delle  patologie  correlate all'esposizione all'amianto,
designato  dal  direttore  regionale  della sanita' e delle politiche
sociali,  sentiti  il direttore generale dell'agenzia regionale della
sanita'  e  il  direttore  generale  dell'agenzia  regionale  per  la
protezione   dell'ambiente   e  composto  da  un  medico  legale,  un
rappresentante  delle  unita'  operative  di  prevenzione e sicurezza
degli  ambienti  di  lavoro  delle  aziende  per  i  servizi sanitari
regionali  e  due  tecnici  specialisti  individuati  fra  medici del
lavoro,   anatomo   patologi,   clinici,   igienisti  industriali  ed
epidemiologi  operanti  presso  le  aziende  per  i  servizi sanitari
regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;
      b) tre  esperti  con comprovata esperienza in materia designati
dai  presidenti delle assemblee dei sindaci dei distretti di cui alla
legge  regionale 19 dicembre 1996, n. 49, che presentino, nell'ultimo
quinquennio,  sulla  base dei dati dei registri di cui all'Art. 3, la
piu' elevata incidenza di neoplasie correlate all'amianto;
      c) tre  rappresentanti  di  cittadini  e  lavoratori  designati
dall'Associazione   esposti   amianto,   dall'Associazione  nazionale
mutilati e invalidi del lavoro e dalle Organizzazioni sindacali.
    3.  La  commissione  dura  in  carica  5 anni e i suoi componenti
possono   essere   riconfermati.   Le  funzioni  di  presidente  sono
esercitate  da  un  componente  della commissione eletto dalla stessa
a maggioranza assoluta.
    4.  Ai componenti esterni della commissione spettano i compensi e
rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
    5.  Per  lo svolgimento delle proprie attribuzioni la commissione
si  avvale  di  personale  in  servizio presso la direzione regionale
della sanita' e delle politiche sociali.