Art. 6.
                  Conferenza regionale sull'amianto
    1. La commissione regionale sull'amianto indice e predispone, con
cadenza  annuale,  una  conferenza  regionale  sull'amianto,  con  il
compito  di  verificare  lo  stato di applicazione della legislazione
vigente,  l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate,
lo  stato  di  attuazione  del  censimento  dei  siti  contaminati da
amianto,  lo  stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui e'
presente  amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali
contenenti amianto.
    2.   La   commissione   regionale   sull'amianto   presenta  alla
commissione  consiliare competente una relazione in ordine agli esiti
dei  lavori  della  conferenza  di  cui al comma 1 e trasmette i dati
acquisiti  nel  corso  dei  lavori  della conferenza stessa alle sedi
provinciali  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto
di  previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali
enti o istituzioni con finalita' analoghe.