Art. 7.
  Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto
    1.  L'amministrazione  regionale e' autorizzata a intervenire con
appositi  contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie
e  socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette
da   malattie   correlabili  all'amianto,  residenti  nel  territorio
regionale,  sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione
della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la
conclusione del relativo procedimento.
    2.  I  contributi  sono  concessi  a  condizione  che  le persone
interessate  siano  iscritte nel registro regionale dei mesoteliomi e
delle  altre  neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel
registro   regionale  degli  esposti,  ovvero  a  condizione  che  la
segnalazione  o  la  domanda  per  l'iscrizione nei predetti registri
siano  state  effettuate  antecedentemente  alla  presentazione della
domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
    3.  Le  domande per la concessione dei contributi sono presentate
alle  aziende  per  i  servizi sanitari regionali, presso la sede del
distretto  competente  territorialmente  in base alla residenza della
persona  interessata,  corredate  della  documentazione di spesa e di
copia   della   domanda   per   il   riconoscimento   della  malattia
professionale.   Le   aziende   provvedono  alla  corresponsione  dei
contributi  entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, previo
accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
    4.  In  caso  di  morte della persona interessata, avvenuta prima
della  conclusione  del  procedimento di cui al comma 1, i contributi
sono  concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari,
fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
    5.  L'amministrazione regionale rimborsa annualmente alle aziende
le spese corrisposte per le finalita' di cui al comma 1.
    6.  Con  deliberazione della giunta regionale sono individuate le
modalita'  per  garantire  l'esenzione  dalla  compartecipazione alla
spesa  per  gli  accertamenti  sanitari  correlabili  alla  pregressa
esposizione all'amianto.