Art. 8. Contributi alle aziende sanitarie e all'associazione esposti amianto 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto. 2. La domanda per la concessione del contributo e' presentata alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'Art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali. 4. La domanda per la concessione del contributo e' presentata alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - servizio per le attivita' socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'Art. 33, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, corredata del programma annuale di attivita' istituzionale e del relativo quadro finanziario. Per l'anno 2001 la domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.