Art. 8.
Contributi alle aziende sanitarie e all'associazione esposti amianto
    1.   L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi  alle  aziende sanitarie regionali per la realizzazione di
progetti  di  ricerca  sulla  prevenzione  primaria, secondaria e sul
trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
    2.  La  domanda  per  la concessione del contributo e' presentata
alla  direzione  regionale  della sanita' e delle politiche sociali -
servizio  della  finanza sanitaria, nel termine fissato dall'Art. 33,
comma  1,  della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del
progetto  di  ricerca  e  del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la
domanda  e'  presentata  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
    3.   L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi   annui   all'Associazione   esposti   amianto  -  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  a  sostegno  delle  spese  per  le  funzioni
istituzionali.
    4.  La  domanda  per  la concessione del contributo e' presentata
alla  direzione  regionale  della sanita' e delle politiche sociali -
servizio  per le attivita' socio - assistenziali e per quelle sociali
ad  alta  integrazione  sanitaria,  nel termine fissato dall'Art. 33,
comma 1,  della  legge  regionale  n. 7/2000, corredata del programma
annuale di attivita' istituzionale e del relativo quadro finanziario.
Per  l'anno  2001  la domanda e' presentata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.