Art. 9.
                      Programmi di prevenzione
    1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle aziende
per  i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli istituti
universitari  di  medicina  del  lavoro, predispongono, anche in base
agli esiti delle analisi effettuate dalla commissione di cui all'Art.
4,  programmi  di  prevenzione  primaria  destinati  agli ambienti di
lavoro.
    2.  I  dipartimenti  di  prevenzione  delle aziende per i servizi
sanitari  regionali  predispongono,  anche attraverso le strutture di
cui  al  comma 1,  in  base agli esiti delle analisi effettuate dalla
commissione  di cui all'Art. 4, programmi di sorveglianza periodica e
prevenzione  secondaria  destinati  a  soggetti iscritti nel registro
regionale degli esposti.
    3.  I  programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione
con  i  medici  di medicina generale a livello distrettuale, ove deve
essere  disponibile  l'elenco  dei  cittadini residenti nel distretto
iscritti nei registri di cui all'Art. 3.