Art. 3.
       Corsi di formazioni, cantieri scuola e altre iniziative
    1.  Le  iniziative  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b),
sono  attuate nell'ambito e secondo le modalita' previste dalla legge
regionale   21 luglio   1978,   n.   79.   Gli  adempimenti  connessi
all'attuazione   degli   interventi  sono  demandati  alla  direzione
regionale, dell'istruzione e della cultura - servizio delle attivita'
culturali.
    2.  Per  le  finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), la
Regione puo' avvalersi del centro regionale per la catalogazione e il
restauro   dei   beni  culturali  Friuli-Venezia  Giulia  promuovendo
l'organizzazione  di  corsi  di  formazione e di cantieri-scuola, nel
quadro  degli  obiettivi  individuati dalla legge regionale 21 luglio
1971,   n.   27   e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Gli
adempimenti  commessi  all'attuazione degli interventi sono demandati
alla  direzione  regionale dell'istruzione e della cultura - servizio
dei beni culturali.