Art. 3. Corsi di formazioni, cantieri scuola e altre iniziative 1. Le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono attuate nell'ambito e secondo le modalita' previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla direzione regionale, dell'istruzione e della cultura - servizio delle attivita' culturali. 2. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), la Regione puo' avvalersi del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali Friuli-Venezia Giulia promuovendo l'organizzazione di corsi di formazione e di cantieri-scuola, nel quadro degli obiettivi individuati dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Gli adempimenti commessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dei beni culturali.